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Chi ha ancora qualche dubbio in merito all’opportunità di stipulare una polizza assicurativa, sia essa personale, sanitaria, per la casa o di altra natura, può trovare un ottimo spunto di riflessione sul tema delle polizze obbligatorie per i professionisti.

Queste polizze, pensate per i liberi professionisti e rese obbligatorie attraverso il DPR 137/2012 – Decreto del Presidente della Repubblica - che è, di fatto, il regolamento sugli ordinamenti professionali, all’articolo 5 prevede l’obbligatorietà a stipulare una polizza assicurativa “per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

Le categorie professionali obbligate a stipulare una

polizza assicurativa

Non tutti i professionisti sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa di questo genere. Restano per esempio esclusi dall’obbligatorietà i giornalisti e i medici che lavorano negli ospedali pubblici.

Ecco, invece, tutti coloro che sono chiamati, a norma di legge, a stipulare una polizza di assicurazione:

  • Agenti di commenrcio;

  • Agenti Immobiliari

  • Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi

  • Amministratori di Condominio

  • Architetti, Ingegneri e Geometri

  • Avvocati e Revisori Legali

  • Commercialisti e Consulenti del Lavoro

  • Medici e Periti

 

È bene però verificare se, nel corso del tempo, vi siano aggiornamenti al regolamento sugli ordinamenti professionali che ogni tanto viene riesaminato e modificato, anche in virtù dell’andamento sociale e degli accadimenti di cronaca. In massima sintesi, l’esigenza di una copertura assicurativa per tali figure professionali, nacque per il corposo numero di richieste di risarcimenti e rimborsi che, in molti casi, non erano presentati per effettivi errori od omissioni del professionista, quanto da una personale interpretazione del servizio ottenuto dal cliente.

Danni coperti dall’assicurazione obbligatoria per i professionisti

Chiarito il senso, e le motivazioni, di questo tipo di assicurazione, passiamo a un piccolo approfondimento, relativo alla tipologia di danni che queste polizze coprono.

Ovviamente, i danni che possono essere arrecati cambiano in virtù del tipo di professionista e del tipo di servizio che un cliente, o un paziente nel caso dei medici, dichiara di aver subito.

Se, per esempio, un medico che lavora presso una struttura privata o che è titolare di uno studio medico o in società con altri colleghi, dovesse ricevere una richiesta di risarcimento danni, sancita dal giudice, per errori che hanno provocato danni biologici, ecco che scatta la copertura assicurativa, fino al massimale deciso in fase di stipulazione della polizza.

Il tipo di azioni ai danni del cliente o del paziente, si distinguono per il livello di gravità. Ecco i livelli e le differenze:

  • Imprudenza: si verifica quando l’attività professionale è svolta senza una sufficiente e preliminare riflessione prima di svolgere il lavoro

  • Negligenza: in questo caso si tratta di disattenzione, oppure di superficialità, che portano il professionista a trascurare le norme regolano lo svolgimento della sua attività

  • Imperizia: in tal casi, si tratta dello dell’attività senza essere in possesso delle necessarie competenze

Polizza sanitaria per i professionisti

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